CONVERSIONE PENE DETENTIVE IN PENE PECUNIARIE











In base alla riforma Cartabia, il giudice "individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2500 euro".
Con la sentenza n. 28 del 2020, la Corte costituzionale - pronunciandosi su varie questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Taranto e dal Tribunale di Ravenna - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale».
In base a queste premesse, terremo come base di calcolo il tasso di conversione di 75€ al giorno, con l'accortezza di modificarlo nel caso in cui le possibilità economiche dell'imputato si discostino dalla media.